Libera professionista o freelance?
Thread poster: elisabb
elisabb
elisabb
Local time: 16:51
Italian to English
Jul 16, 2003

Ciao A tutti,
sono Elisa di Milano.
Attulamente, da circa due anni, sono libera professionista con partita iva...ogni trimestre verso iva e due volte all'anno INPS e IRAP. Il mio lavoro consiste nel creare e gestire siti internet...vale la pena essere Libera Professionista o Freelance?!

Pongo questo quesito per due motivi:
- pago un sacco di soldi il mio commercialista pur non avendo un reddito stratosferico
- pago un sacco di soldi di IVA, IRAP ed INPS
... See more
Ciao A tutti,
sono Elisa di Milano.
Attulamente, da circa due anni, sono libera professionista con partita iva...ogni trimestre verso iva e due volte all'anno INPS e IRAP. Il mio lavoro consiste nel creare e gestire siti internet...vale la pena essere Libera Professionista o Freelance?!

Pongo questo quesito per due motivi:
- pago un sacco di soldi il mio commercialista pur non avendo un reddito stratosferico
- pago un sacco di soldi di IVA, IRAP ed INPS

Attendo Vs risposte!
Grazie
Collapse


 
Laura Di Santo
Laura Di Santo  Identity Verified
Italy
Local time: 16:51
German to Italian
+ ...
Questa è una Jul 16, 2003

Domanda esistenziale...

Il mio commercialista dice sempre che sotto i 20 milioni anni (di vecchie lire) non c'è neanche da pensare alla partita IVA;
che con l'IVA si entra in un meccanismo perverso, che penalizza chi non ha "guadagni stratosferici" (controlli e, spesso, multe, perché "non è possibile che guadagni così poco!! - non hanno idea delle tariffe dei traduttori...)
in sintesi
la sconsiglia vivamente se non si è ben al di sopra della suddetta cifra.... See more
Domanda esistenziale...

Il mio commercialista dice sempre che sotto i 20 milioni anni (di vecchie lire) non c'è neanche da pensare alla partita IVA;
che con l'IVA si entra in un meccanismo perverso, che penalizza chi non ha "guadagni stratosferici" (controlli e, spesso, multe, perché "non è possibile che guadagni così poco!! - non hanno idea delle tariffe dei traduttori...)
in sintesi
la sconsiglia vivamente se non si è ben al di sopra della suddetta cifra.

Se vuoi, in privato potremo approfondire qualche altro aspetto

Ciao

Laura
Collapse


 
Lorraine Abbey
Lorraine Abbey  Identity Verified
Ireland
Local time: 15:51
Italian to English
+ ...
FREELANCE???? Jul 16, 2003

Ciao,
cosa intendi con freelance?
Di solito un libero professionista lavora come freelance, cioe' non ha un contratto di dipendenza con un'azienda.

Puoi spiegarti meglio?
grazie
Luca


 
Lorenzo Lilli
Lorenzo Lilli  Identity Verified
Local time: 16:51
German to Italian
+ ...
i miei 2 cents Jul 16, 2003

[quote]elisabb wrote:

...vale la pena essere Libera Professionista o Freelance?!

Pensavo fossero la stessa cosa! cioè, visto il titolo del forum pensavo che la domanda riguardasse il modo di presentarsi ai clienti (cioè il termine, non il concetto). Ma mi sembra di capire che sia l'annosa questione Iva vs. rda (con annesso il problema del commercialista). Io ho aperto la partita iva da quasi due anni, con un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative, e quindi non ho bisogno del commercialista ma ho un tutor all'agenzia delle entrate - il servizio è gratuito. Finora non ho avuto grossi problemi, mentre avere il commercialista non è di per sè una garanzia di sonni tranquilli (qualche mio collega, pur spendendo parecchio per il commercialista, ha avuto grossi problemi). Altrimenti, se non puoi usufruire di queste agevolazioni, ci sono i centri di assistenza fiscale. Non so bene come funzionino ma ne ho sentito parlare bene, sicuramnete qualceh altro proziano ti saprà dire qualcosa.


 
Valentina Pecchiar
Valentina Pecchiar  Identity Verified
Italy
English to Italian
+ ...
Partita IVA vs. ritenuta d'acconto? Jul 16, 2003

Cara Elisa, forse è questo il nocciolo della tua domanda?

Perché non c'è dicotomia tra freelancer e libero professionista, anzi direi che uno è la traduzione dell'altro


 
Laura Gentili
Laura Gentili  Identity Verified
Italy
Local time: 16:51
Member (2003)
English to Italian
+ ...
Per Lorenzo Jul 16, 2003

Ci puoi spiegare come funziona il servizio del tutor? Devi tenere i libri contabili o no? Io ho aperto la P.IVA l'ottobre scorso (pur avendo solo clienti esteri, molti di essi me la richiedono), mi ero fatta consigliare una commercialista dai colleghi e questa signora si fa pagare 1.260 Euro + 4% rivalsa INPS + 20% IVA all'anno per tenermi i libri contabili (che alcuni sostengono non servano per le nuove attività produttive, mentre lei sostiene che per maggior sicurezza è meglio tenerli) + le ... See more
Ci puoi spiegare come funziona il servizio del tutor? Devi tenere i libri contabili o no? Io ho aperto la P.IVA l'ottobre scorso (pur avendo solo clienti esteri, molti di essi me la richiedono), mi ero fatta consigliare una commercialista dai colleghi e questa signora si fa pagare 1.260 Euro + 4% rivalsa INPS + 20% IVA all'anno per tenermi i libri contabili (che alcuni sostengono non servano per le nuove attività produttive, mentre lei sostiene che per maggior sicurezza è meglio tenerli) + le dichiarazioni di fine anno. A me sembra esosa, ma prima di cambiare vorrei informarmi bene.
Grazie
Laura

[Edited at 2003-07-16 15:05]
Collapse


 
LFRodrigue (X)
LFRodrigue (X)
Local time: 16:51
English to Italian
+ ...
agevolazioni Jul 16, 2003

Laura Gentili wrote:

Ci puoi spiegare come funziona il servizio del tutor? Devi tenere i libri contabili o no? Io ho aperto la P.IVA l'ottobre scorso (pur avendo solo clienti esteri, molti di essi me la richiedono), mi ero fatta consigliare una commercialista dai colleghi e questa signora si fa pagare 1.260 Euro + 4% rivalsa INPS + 20% IVA all'anno per tenermi i libri contabili (che alcuni sostengono non servano per le nuove attività produttive, mentre lei sostiene che per maggior sicurezza è meglio tenerli) + le dichiarazioni di fine anno. A me sembra esosa, ma prima di cambiare vorrei informarmi bene.
Grazie
Laura

[Edited at 2003-07-16 15:05]


 
LFRodrigue (X)
LFRodrigue (X)
Local time: 16:51
English to Italian
+ ...
agevolazione Jul 16, 2003

Cara Laura,

Esiste l'agevolazione la tu la devi dichiarare al momento dell'apertura della partita IVA. Mi pare che se non superi 15.000 euro l'anno non devi versare l'IVA per i due-tre anni iniziali dell'attività.
L'agevolazione non vale per chi negli ultimi 2 anni (se non mi sbaglio) ha avuto la partita IVA o già lavorare nel settore con le R.A. (cosi mi ha detto la mia commercialista).

Io personalmente trovo che 1250 euro l'anno per il commercialista sia abusi
... See more
Cara Laura,

Esiste l'agevolazione la tu la devi dichiarare al momento dell'apertura della partita IVA. Mi pare che se non superi 15.000 euro l'anno non devi versare l'IVA per i due-tre anni iniziali dell'attività.
L'agevolazione non vale per chi negli ultimi 2 anni (se non mi sbaglio) ha avuto la partita IVA o già lavorare nel settore con le R.A. (cosi mi ha detto la mia commercialista).

Io personalmente trovo che 1250 euro l'anno per il commercialista sia abusivo, a meno che tu non faccia 50 fatture al mese Io 165 euro a trimestre per il mio commercialista che mi da pure le consulenze on-line. Cmq avevo trovato anche un commercialista a 130 euro a trimestre.
Collapse


 
LFRodrigue (X)
LFRodrigue (X)
Local time: 16:51
English to Italian
+ ...
Numero della Legge IVA Jul 16, 2003

art 13 L. 388/2000

Luciana


 
Lorenzo Lilli
Lorenzo Lilli  Identity Verified
Local time: 16:51
German to Italian
+ ...
per Laura Jul 16, 2003

Laura Gentili wrote:

Ci puoi spiegare come funziona il servizio del tutor? Devi tenere i libri contabili o no?
[Edited at 2003-07-16 15:05]


effettivamente non so se si può passare a questo regime avendo già la partita IVA, io non l'avevo mai aperta prima. So che l'altra agevolazione prevista è quella per le attività marginali, ma non so come funziona. Comunque non devo tenere i libri contabili, solo le fatture. La cosa migliore è chiedere all'agenzia delle entrate, che dovrebbe essere un interlocutore disinteressato. Certo non sempre è un modello di chiarezza, efficienza ecc. ma nessuno è perfetto, neanche i commercialisti


 
Giacomo Camaiora (X)
Giacomo Camaiora (X)  Identity Verified
Italy
Local time: 16:51
English to Italian
+ ...
Ecco la legge del regime agevolato Jul 16, 2003

- Per il regime agevolato (l'art 13 L.388/2000) non servono le scritture contabili (bisogna però fare apparire un redditto inferiore ad un limite massimo);

- Vorrei comunque fare notare che con un po' di buona volontà si può essere abbastanza indipendenti; basta leggersi le leggi tutte disponibili su internet. Ma già i forum di Proz.com sono una buona sorgente di informazioni.

- Ecco l'art 13 della legge 388/2000 per il regime IVA agevolato. Riporto anche l'articol
... See more
- Per il regime agevolato (l'art 13 L.388/2000) non servono le scritture contabili (bisogna però fare apparire un redditto inferiore ad un limite massimo);

- Vorrei comunque fare notare che con un po' di buona volontà si può essere abbastanza indipendenti; basta leggersi le leggi tutte disponibili su internet. Ma già i forum di Proz.com sono una buona sorgente di informazioni.

- Ecco l'art 13 della legge 388/2000 per il regime IVA agevolato. Riporto anche l'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi che serve per capire come scaricare le spese.


Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo)

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
d) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.


--------------------------------------------------------------------------------

TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Capo V
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 49 - Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
[a) lettera abrogata]
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

Art. 50 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. É tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione [...] utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 [rettificare in art. 21; n.d.r.] della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
[4. abrogato]
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi [...] sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
[7. abrogato]
8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49







[Edited at 2003-07-16 19:59]
Collapse


 
Jacqueline Hernandez
Jacqueline Hernandez
Italy
Local time: 16:51
English to Italian
+ ...
rivalsa inps in ritenuta d'acconto Jul 30, 2017

Qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi? devo redigere un preventivo (mai fatto uno ) e non ho capito se nei costi devo inserire il 4% di rivalsa INPS anche se non ho P IVA.

 
Christel Zipfel
Christel Zipfel  Identity Verified
Local time: 16:51
Member (2004)
Italian to German
+ ...
Ma l'INPS la paghi? Jul 31, 2017

interglo wrote:

Qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi? devo redigere un preventivo (mai fatto uno ) e non ho capito se nei costi devo inserire il 4% di rivalsa INPS anche se non ho P IVA.


Se la risposta è no, mi pare chiaro che non puoi applicare la rivalsa. A parte che la rivalsa comunque non sarebbe un'obbligo ma una facoltà.


 
Laura Fenati
Laura Fenati  Identity Verified
Italy
Local time: 16:51
English to Italian
+ ...
IRAP Aug 1, 2017

Elisa, il libero professionista che lavora in proprio senza collaboratori/dipendenti NON deve pagare l'IRAP. Vedi di aggiornare il tuo commercialista.




elisabb wrote:

Ciao A tutti,
sono Elisa di Milano.
Attulamente, da circa due anni, sono libera professionista con partita iva...ogni trimestre verso iva e due volte all'anno INPS e IRAP. Il mio lavoro consiste nel creare e gestire siti internet...vale la pena essere Libera Professionista o Freelance?!

Pongo questo quesito per due motivi:
- pago un sacco di soldi il mio commercialista pur non avendo un reddito stratosferico
- pago un sacco di soldi di IVA, IRAP ed INPS

Attendo Vs risposte!
Grazie


 
Manuela Dal Castello
Manuela Dal Castello  Identity Verified
Italy
Local time: 16:51
English to Italian
+ ...
Sono due cose diverse Aug 1, 2017

Interglo, l'INPS non c'entra con il fatto di avere partita IVA.
O cerchi bene, anche qui, la spiegazione del discorso, o pretendi dal tuo commercialista che te lo chiarisca.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Libera professionista o freelance?






Trados Studio 2022 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

Designed with your feedback in mind, Trados Studio 2022 delivers an unrivalled, powerful desktop and cloud solution, empowering you to work in the most efficient and cost-effective way.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »